Categorie
Cohousing

COHOUSING, aspetti giuridici e normativi

Molteplici pubblicazioni presenti sul mercato costituiscono una valida guida per chi voglia conoscere o approfondire la tematica dei cohousing ma anche per chi decida, per scelta di vita, di entrare a far parte di un cohousing. Nella complessa tematica della vita partecipata l’aspetto normativo appare secondario ma non per questo meno importante. Lo stato italiano riconosce una sola forma di comunità, quella religiosa e questa lacuna normativa costringe i cohouser, per essere in regola con la legge, ad individuare dei specifici “assetti” giuridici. Scegliere accuratamente la formula che meglio rappresenta i propri obbiettivi e più si avvicina ai fabbisogni del gruppo, è fondamentale per una buona coesistenza all’interno della comunità. La soluzione migliore è sempre quella di darsi delle regole che rappresentino il giusto equilibrio fra l’interesse collettivo e quello privato nel realizzare il progetto comunitario. Il nostro ordinamento presenta molte strutture legali atte a favorire lo svolgimento delle attività gestite da più persone che abbiano un obbiettivo comune, le possibili definizioni giuridiche che più si adattano allo scopo delle comunità sono le Cooperative, le Associazioni e le Fondazioni. La società cooperativa di abitazione sicuramente è quella che soddisfa meglio i bisogni abitativi dei cohouser per le condizioni vantaggiose che è in grado di offrire rispetto al mercato. Le cooperative possono beneficiare di agevolazioni fiscali ed i soci aderiscono versando quote di denaro in base alle proprie disponibilità inoltre nelle cooperative ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal capitale versato. Purtroppo, dal punto di vista fiscale, è molto facile fraintendere il fine delle azioni compiute all’interno di un contesto abitativo dove coesistono la dimensione abitativa: familiare, lavorativa, la gestione di spazi comuni e privati, l’organizzazione di ospitalità e di attività ricreative e/o formative aperte agli esterni della comunità. La legge Italiana tende a selezionare gli ambienti dove svolgere delle specifiche attività e gli spazi difficilmente sono concepiti come polifunzionali. Questa difficoltà per il rispetto delle norme si riscontra sopratutto in quei cohousing che nascano per intraprendere attività lavorative per il solo guadagno della comunità. Per cui se un cohouser, che svolge la sua attività lavorativa esternamente al cohousing/villaggio, volesse aiutare un altro membro della comunità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa per produrre uno qualsiasi dei prodotti aziendali potrebbe incorrere in sanzioni per attività illecite. La legge italiana lascia una libertà di intervento, all’interno di un’attività lavorativa, ai membri di una famiglia fino alla parentela di primo grado. Per cui questa difficoltà è accentuata dal fatto che in una comunità spesso i membri mantengono un proprio lavoro all’esterno della residenza nel cohousing.

Per le specifiche consultare:

  • Legge 8/11/1991 n° 381 – Disciplina delle cooperative sociali
  • D.L. 4/12/1997 n° 460 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  • Testo Unico delle proposte di Legge n° 159,285,577,1167,2674,3300 – Disciplina dell’Associazione sociale.
  • Legge 7/12/2000 n° 383 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *